Sul termine per ricorrere ex art. 120 comma 2 bis c.p.a.

Anton Giulio Pietrosanti
15 Maggio 2017

Sono inammissibili i motivi di ricorso volti a censurare l'ammissione alla gara dell'impresa risultata aggiudicataria se tali motivi vengono proposti dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. la cui ratio acceleratoria sembra, comunque, conforme al principio della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

La legittimità del provvedimento di ammissione alla gara non può essere più contestata una volta spirato il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

Sono pertanto inammissibili le censure che vengono proposte, dopo tale termine, al fine di contrastare l'ammissione dell'offerta della controinteressata (poi risultata aggiudicataria) relativamente ai vizi della documentazione amministrativa o alla mancanza dei requisiti e delle necessarie dichiarazioni. Nella specie il provvedimento di ammissione era stato comunicato alla ricorrente durante la seduta di gara del 5 settembre 2016 e poi pubblicato il 4 ottobre 2016, mentre il ricorso era stato notificato il 7 dicembre 2016 a seguito dell'aggiudicazione del 4 novembre 2016 e della successiva istanza di accesso riscontrata dalla stazione appaltante il 5 dicembre 2016.

Secondo il TAR, inoltre, è irrilevante che il ricorrente tenti di far decorrere il termine in questione dalla comunicazione, tramite PEC, del provvedimento di ammissione de qua all'esito della valutazione dei requisiti ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs n. 50 del 2016: sia perché l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. richiamando l'art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016, menziona, ai fini della decorrenza del predetto termine, unicamente la pubblicazione del provvedimento, senza richiamare l'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016; sia perché, nella specie, il predetto provvedimento era stato comunicato durante la seduta di gara del 5 settembre 2016.

Del pari, secondo il TAR è insufficiente che il ricorrente provi a giustificare il mancato rispetto del termine di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. sostenendo di avere avuto conoscenza della necessaria documentazione solo successivamente allo spirare del termine stesso (id est dopo trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione della controinteressata) posto che, come si è visto, l'istanza di accesso è stata presentata solo dopo l'aggiudicazione.

In ogni caso il Collegio, pur dando atto di come la giurisprudenza abbia avvertito l'esigenza di attenuare in via interpretativa i “severi oneri” connessi al nuovo rito accelerato (Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994), ha poi ravvisato che, nella specie, non si pone un problema di ricorso “al buio” ma di omessa impugnazione nei termini di legge, essendo, comunque, inammissibile un'interpretazione volta a rendere “facoltativa” l'impugnazione dell'atto di ammissione, laddove, invece, la nuova normativa ha inteso questa impugnazione come “necessaria”. Il Collegio sembra, infine, voler proteggere la ratio acceleratoria dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. ove afferma che essa appare pienamente conforme al principio della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Conseguentemente, nel richiamare un precedente del TAR Campania (sentenza 2 febbraio 2017, n. 696), il TAR conclude affermando che «Non pare quindi si ponga una questione di costituzionalità, né di compatibilità comunitaria, per la disciplina che prevede l'onere di immediata impugnativa, entro trenta giorni, dell'atto di ammissione alla gara in relazione alla piena conoscibilità del provvedimento, stante la comunicazione dell'avvenuta ammissione, riportante gli estremi della stessa», potendosi «Al limite (…) porre una questione di coordinamento con la normativa che disciplina l'accesso agli atti, comunque superabile in base all'istituto della proposizione dei motivi aggiunti per i profili di illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell'integrale conoscenza gli atti».

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