Condizioni e presupposti di avvio del sub-procedimento di verifica di anomalia delle offerte e natura discrezionale del provvedimento adottato dalla S.A.

Redazione Scientifica
15 Giugno 2016

La facoltà discrezionale attribuita alle Stazioni Appaltanti dall'art. 86, comma 3, del Codice dei contratti pubblici...

La facoltà discrezionale attribuita alle Stazioni Appaltanti dall'art. 86, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, nel fare riferimento ad “elementi specifici” in base ai quali l'offerta appaia anormalmente bassa, non può essere subordinata alla precisa indicazione, già in sede di richiesta di giustificazioni, delle cause che eventualmente condurranno al giudizio di anomalia, ma deve essere correttamente intesa nel senso che – anche in assenza dei parametri aritmetici in ragione dei quali l'offerta è da considerare anomala ex lege – la Stazione Appaltante, ove comunque ritenga l'offerta nel suo complesso scarsamente o per nulla remunerativa, ha il potere di avviare il sub-procedimento di verifica con una richiesta prima ad ampio spettro e poi, via via che il procedimento si svolge, sempre più mirata all'evidenziazione delle cause in ragione delle quali l'offerta potrebbe essere ritenuta effettivamente anomala.

Il provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante a conclusione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è caratterizzato da discrezionalità tecnica, facendo riferimento a scienze specialistiche prive di oggettiva certezza, per cui, ove dia conto in modo plausibile, ancorché opinabile, delle conclusioni raggiunte, non può essere efficacemente contestato nell'ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità, in quanto il giudice in nessun caso potrebbe sostituirsi all'Amministrazione ritenendo illegittima una determinazione plausibile e non manifestamente illogica. In sostanza, ove non sussistano travisamenti dei fatti e ove la motivazione del provvedimento sia tale da dare conto delle ragioni di fatto e di diritto della manifestazione di giudizio e, conseguentemente, di volontà esercitata dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento può essere censurato solo se manifestamente illogico.

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