Illegittimità del silenzio dell’Amministrazione che ritarda la stipulazione del contratto

Diego Campugiani
15 Giugno 2017

È illegittimo il silenzio dell'Amministrazione che ritardi la stipulazione del contratto, sebbene l'aggiudicatario non possa obbligare la P.A. a sottoscriverlo, ma solo ottenere un provvedimento che obblighi l'Amministrazione a pronunciarsi sulla sorte del contratto.

Il Tar, pronunciandosi su un ricorso avverso il silenzio di un'amministrazione appaltante in ordine alla richiesta di sottoscrizione del contratto di appalto promossa dall'aggiudicataria della gara, ha affermato che è illegittimo il silenzio dell'amministrazione che ritardi la stipulazione del contratto. Tuttavia l'aggiudicatario non può obbligare l'amministrazione appaltante a sottoscriverlo, ma può solo ottenere un provvedimento che obblighi quest'ultima a pronunciarsi sulla sorte del contratto. L'art. 11 d.lgs. n. 163 del 2006, oggi abrogato ma disciplinante la procedura di cui si tratta, al comma 9 dispone che, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, la stipulazione del contratto d'appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto. Ne consegue che, esclusa l'idoneità dell'atto di aggiudicazione ad instaurare ex se una relazione negoziale tra la Stazione appaltane e il privato aggiudicatario, l'aggiudicazione ha esclusivamente natura di provvedimento amministrativo ampliativo della sfera soggettiva del destinatario che, per effetto della stessa, diviene titolare di un interesse legittimo pretensivo alla stipulazione del contratto, sicché nessuna posizione di diritto soggettivo a detta stipula può essere riconosciuta all'impresa aggiudicataria. Cosicché anche le controversie relative alla mancata stipulazione del contratto a seguito dell'aggiudicazione sono sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la stazione appaltante, conserva sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico. Laddove, quindi, la stipulazione non avvenga nel termine di 60 giorni previsti dalla norma, all'aggiudicatario è riconosciuto, da un lato, il diritto potestativo a sciogliersi da ogni vincolo senza il diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate, dall'altro, ove l'aggiudicatario intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo. Ma tale ritardo non genera una posizione di diritto soggettivo, perché esse sorgono per la sola esecuzione del contratto (TAR Lazio, sez. II, 3 novembre 2015, n. 12400).

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