Non spetta all’appaltatore l’indennità per recesso in caso di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione del contratto

Redazione Scientifica
14 Giugno 2017

In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale indennità in favore dell'appaltatore prevista dall'art. 345 l. n. 2248, all. F, del 1865...

In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale indennità in favore dell'appaltatore prevista dall'art. 345 l. n. 2248, all. F, del 1865, si applica in caso di recesso dell'ente appaltante, presupponendo, quindi, l'esistenza di un contratto di appalto valido ed operante, sicché il diritto a tale indennità non sorge allorché l'aggiudicazione di quel contratto sia stata annullata dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo dell'annullamento, il quale comporta che l'appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza, avendo l'amministrazione, con la cosiddetta risoluzione unilaterale del rapporto, solo adempiuto al suo obbligo di conformarsi al giudicato amministrativo.

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