L’autentica di firma nell’attestazione, resa a favore dell’offerente, da un acquirente privato non può essere richiesta a pena di esclusione

15 Luglio 2016

L'art. 48, par. 2, lett. a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 osta all'applicazione di norme, fissate dall'amministrazione aggiudicatrice, le quali impongono, a pena di esclusione della candidatura dell'offerente, che l'attestazione dell'acquirente privato contenga l'autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente.

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l'art. 48, par. 2, lett. a, sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 fosse contrario all'applicazione di norme, previste da un'amministrazione aggiudicatrice, le quali impongono, a pena di esclusione della candidatura dell'offerente, che l'attestazione dell'acquirente privato contenga l'autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente.

La Corte ha così ripreso quanto già rilevato dall'Avvocato generale (par. 80 e 81 Conclusioni), stabilendo che il fatto di subordinare il valore probatorio dell'attestazione dell'acquirente privato all'autenticazione della sua firma da parte di un'entità terza introdurrebbe una formalità tale non da aprire gli appalti pubblici alla maggiore concorrenza possibile, bensì da restringere e da limitare la partecipazione degli operatori economici, in particolare stranieri, a tali appalti. Infatti, stanti i brevi termini solitamente fissati per la presentazione delle candidature nei bandi di gara nonché le divergenze esistenti tra le diverse normative nazionali riguardo all'autenticazione delle firme degli atti, non è escluso che molti operatori, specie stranieri, possano essere dissuasi dal presentare le proprie offerte, considerata la difficoltà pratica di produrre nello Stato membro interessato dall'aggiudicazione dell'appalto un'attestazione la cui firma sia stata regolarmente autenticata. Di conseguenza, l'economia generale e la finalità della direttiva 2004/18 portano ad accogliere l'interpretazione secondo la quale l'«attestazione» dell'acquirente privato, così come la «dichiarazione certificata» di cui alla versione in lingua portoghese (lingua del giudizio a quo) dell'art. 48, par. 2, lett. a, sub ii, secondo trattino, di tale direttiva, richiede unicamente la produzione di un'attestazione redatta da tale acquirente e non può essere gravata dalle amministrazioni aggiudicatrici da alcun'altra formalità, quale l'autenticazione della firma di detto acquirente da parte di una qualsiasi entità competente.

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