In base al Codice dei contratti del 2006 non è possibile sostituire l’impresa ausiliaria che abbia perso i requisiti oggetto di avvalimento
15 Settembre 2017
L'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità per l'operatore economico, che partecipa a una gara d'appalto, di sostituire un'impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l'esclusione automatica del suddetto operatore. L'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 non può essere utilizzato come criterio per interpretare l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18, giacché la nuova disciplina, lungi dal porsi in continuità con quest'ultima disposizione e chiarirne la portata, introduce nuove condizioni che non erano previste nel precedente regime giuridico. |