Mancata specificazione della quota di prezzo corrispondente agli oneri di sicurezza e soccorso istruttorio

Nicola Posteraro
15 Dicembre 2016

Quando si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente agli oneri di sicurezza, la carenza è solo formale e, come tale, rimediabile a mezzo del soccorso istruttorio.

In adesione al recente revirement dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in argomento (la n. 9 del 2016), la sentenza afferma che, quando non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifichi la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza è solo formale e, come tale, rimediabile a mezzo del soccorso istruttorio.

L'utilizzo doveroso di tale ultimo strumento, infatti, non condurrebbe ad una inammissibile modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo alla specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

Come affermato dai giudici nella suddetta Adunanza Plenaria, quindi, «gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell'offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesti al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori».

In precedenza, l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato prevedeva che «nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara pubblica dovessero indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura, anche se non previsto dal bando di gara, e ciò in quanto detta omissione non si riteneva fosse sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non ritenendosi opportuno consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento sostanziale in violazione del principio di parità dei concorrenti».

Va rilevato che il thema decidendum è stato in plurime occasioni rimesso al vaglio della Corte di giustizia europea (cfr. ord. Cons. St., Sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2703; Sez. V, 3 marzo 2016, n. 886 e 7 aprile 2016, n. 1385, Sez. III, 9 marzo 2016, n. 957); non risulta, però, che, allo stato, la Corte si sia pronunciata.

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