Il ricorso cumulativo è inammissibile se avverso l'aggiudicazione di due o più lotti al di fuori della (parziale) connessione soggettiva
16 Gennaio 2017
Il Consiglio di Stato ha ribadito che in una gara suddivisa in più lotti indipendenti, il bando di gara si configura quale “atto ad oggetto plurimo”, nel senso che contiene le disposizioni per lo svolgimento non di un'unica gara finalizzata all'affidamento di un unico contratto, bensì quelle per l'indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i contratti da aggiudicare. Ne consegue che sono inammissibili le doglianze proposte con un unico ricorso avverso l'aggiudicazione a candidati diversi di lotti indipendenti tra di loro. Peraltro, in tal caso, i motivi introdotti sono del tutto diversi (risentendo della specificità della posizione delle singole imprese meglio classificate), ciò costituendo fattore certamente ostativo al cumulo, atteso che l'analogia dei motivi di gravame proposti integra da sempre la condizione per la proposizione del ricorso cumulativo ed anche per la riunione di distinti ricorsi (Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4305 e Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449). Il TAR ha, quindi, correttamente ritenuto di dover considerare inammissibili i motivi aggiunti in conseguenza della non identicità delle censure, sia nei confronti dei destinatari degli stessi, sia rispetto al petitum, sia ulteriormente rispetto ai provvedimenti impugnati. Si segnala la sentenza anche per aver rilevato che, deve ritenersi possibile, per due ditte concorrenti che partecipano a due lotti distinti di una medesima gara, avvalersi della medesima impresa ausiliaria, laddove si tratti di lotti dotati di autonomia funzionale, anche se appartenenti ad una stessa gara, e l'impresa ausiliaria possieda i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto dal bando di gara. |