Appalti sempre più “green”: il MATTM aggiorna i criteri ambientali minimi previsti dall’art. 34 del nuovo Codice

30 Gennaio 2017

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha aggiornato, con D.M., 11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U., 28 gennaio 2017, n. 23, i criteri ambientali minimi improntati ad un impatto ambientale ecosostenibile, precedentemente stabiliti dal D.M. 22 febbraio 2011, e che, ai sensi dell'art. 34 del nuovo Codice, devono essere tenuti in considerazione dalle stazioni appaltanti per l'affidamento delle gare pubbliche.

L'art. 34, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (per il cui approfondimento si rinvia alla Bussola sopra richiamata “Norme di gestione ambientale”), impone alle stazioni appaltanti l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, «almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi» adottati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In base al comma 2 del medesimo articolo, il D.M. deve essere tenuto in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Il suddetto Ministero con il D.M. 11 gennaio 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) ha aggiornato i criteri ambientali minimi, precedentemente stabiliti dal D.M. 22 febbraio 2011, relativamente agli affidamenti per:

(i) la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni (cfr. allegato 1 del D.M.).

Con riferimento a tale categoria l'allegato n. 1 precisa che, sebbene ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Codice, i criteri devono essere tenuti in considerazione per almeno il 50% dell'importo a base d'asta e che la stazione appaltante deve adottare criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte, “per favorire una gestione più agevole della disposizione normativa, si consiglia, in particolare nel caso di appalti di servizi, di contemplare l'applicazione dei Criteri ambientali minimi (ovvero l'introduzione almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali), per l'intero valore a base d'asta”.

(ii) i servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (allegato 2)

Con riferimento a tale categoria l'allegato n. 2, ai sensi dell'art. 34 comma 2, lett. d) del Codice, precisa che i criteri devono essere tenuti in considerazione per il 100% del valore a base d'asta, oltre che anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

(iii) le forniture di prodotti tessili (allegato 3)

Con riferimento a tale categoria l'allegato n. 3 precisa che i criteri devono essere tenuti in considerazione per almeno il 50% dell'importo a base d'asta e che la stazione appaltante deve adottare criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte;

Lo stesso D.M. prevede che i suddetti criteri ambientali allegati al D.M. verranno aggiornati, laddove opportuno, in base all'eventuale innovazione tecnologica, all'evoluzione del mercato di riferimento nonché ai risultati derivanti dall'applicazione del presente documento.

È appena il caso di evidenziare che il suddetto articolo 34 e il D.M. sopra citato contribuiscono all'attuazione delpiù generale Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, che tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante il “Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”, COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e COM (2015) 615 “L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

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