Dal MIT gli indirizzi generali per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara: l’importanza della stampa e l’attesa per la piattaforma ANAC

Sabrina Tranquilli
02 Febbraio 2017

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, in forza dell'art. 73, comma 4, del nuovo Codice, il Decreto recante la “definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato sulla G.U., 25 gennaio 2017, n. 20.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U., 25 gennaio 2017, n. 20) recante la “definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è stata adottato ai sensi dell'art. 73, comma 4, del nuovo Codice.

Il suddetto articolo demanda al MIT, d'intesa con l'ANAC, la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata dalla gara.

Sebbene in base al nuovo Codice, la piattaforma telematica ANAC sarà lo strumento principale di pubblicazione, quest'ultima non è ancora operativa in quanto il Decreto precisa che sarà la stessa ANAC, con proprio atto pubblicato sulla G.U., a definire le soglie d'importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in “cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement”.

Fino alla piena operatività della piattaforma, pertanto si continuerà alla pubblicazione sulla:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

- stampa quotidiana, distinguendo:

(i) i bandi e gli avvisi relativi agli appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del nuovo Codice, che appariranno “per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”;

(ii) i bandi e gli avvisi relativi agli appalti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice che appariranno “su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

L'art. 5 dello stesso D.M. precisa che tutti gli effetti giuridici che lo stesso decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità “obbligatoria”, aggiungendo inoltre che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle stabilite dallo stesso Decreto.

Quanto al rimborso delle spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, viene stabilito che le stesse sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario “entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”.

Il Decreto infine rinvia ad un successivo decreto dello stesso MIT da adottare, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata per le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice.