Sussistenza di reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale dei concorrenti
15 Febbraio 2017
L'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, alla lett. c), che sia disposta l'esclusione automatica dalla gara – quindi in assenza di una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante in merito alla gravità dei reati e all'incidenza sulla moralità professionale – esclusivamente per il caso di condanna per i reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, frode o riciclaggio. Ne consegue che la mera sussistenza di reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale non vale ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, occorrendo invece una concreta valutazione da parte della Stazione Appaltante in ordine alla gravità di questi reati. La gravità del reato è, invero, un concetto giuridico a contenuto indeterminato, implicante una valutazione da compiersi non già con riferimento alla fattispecie penale astratta, come normativamente delineata, ma di volta in volta con riferimento ad una serie di parametri quali, a titolo esemplificativo, la maggiore o minore connessione con l'oggetto dell'appalto, il lasso di tempo intercorso dalla condanna, l'eventuale mancanza di recidiva, le ragioni in base alle quali il giudice penale ha commisurato in modo più o meno lieve la pena. |