Onere dichiarativo del progettista e dei professionisti esterni

Redazione Scientifica
16 Marzo 2017

L'obbligo della dichiarazione ex art. 38 c.c.p. grava anche sui professionisti esterni, atteso che la possibilità di indicazione del progettista non può...

L'obbligo della dichiarazione ex art. 38 c.c.p. grava anche sui professionisti esterni, atteso che la possibilità di indicazione del progettista non può incidere sulla necessità che sia garantita l'affidabilità e onorabilità nei riguardi di chi venga comunque in rapporto diretto con l'amministrazione. L'art. 53, comma 3 c.c.p. dispone, infatti, che quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, specificando che è il bando che indica i requisiti richiesti per i progettisti. È evidente che nel caso in cui l'operatore economico scelga una simile opzione, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara, ma è altrettanto innegabile che agli stessi è affidato il compito di redigere la progettazione dell'opera e che costituiscono soggetti che realizzano una parte dell'appalto, in particolare il servizio di progettazione.

In relazione a tale circostanza non vi è motivo per non ritenere agli stessi applicabili le regole ordinarie di partecipazione alla procedura in relazione alla composizione soggettiva dagli stessi prescelta, soprattutto quando si tratti di disposizioni dettate a garanzia della affidabilità, serietà e corretta realizzazione della prestazione.

Sul punto non appare necessario una rimessione della questione all'Adunanza Plenaria, atteso che in giurisprudenza vi è una netta prevalenza dell'indirizzo suddetto su di una normativa, peraltro, la cui applicazione è oramai all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016, in fase di superamento.

Allo stesso tempo non risulta sussistere motivo per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dal momento che l'obbligo dichiarativo previsto per il progettista non limita in alcun modo il favor partecipationis, né viene in alcun altro modo indicato un qualche vulnus portato dalla normativa nazionale alla normativa comunitaria.

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