Modifica della composizione del RTI

Redazione Scientifica
16 Marzo 2017

L'art. 37, comma 9 c.c.p. del 2006, dispone che salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione...

L'art. 37, comma 9 c.c.p. del 2006, dispone che salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, mentre l'art. 51 c.c.p. dispone che qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice. Da un lato, la prima delle norme richiamate limita la possibilità di modificazioni soggettive per i raggruppamenti temporanei di imprese; dall'altro, la seconda norma prevede una disciplina più favorevole, ma a patto che si riscontri la cessione o l'affitto di un ramo d'azienda, che deve essere in concreto, e non solo nominalmente come nella fattispecie, sussistente, altrimenti si consentirebbe l'uso di un mero escamotage per sottrarsi ai limiti imposti dalla disciplina ratione temporis vigente alle modificazioni soggettive.

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