Il regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass

Luigi Seccia
16 Maggio 2016

Pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il comunicato del Presidente del 4 maggio 2016 concernente il regime transitorio di utilizzo del sistema AVCpass per l'espletamento delle verifiche informatiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alle procedure selettive disciplinate dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il comunicato del Presidente del 4 maggio 2016 concernente il regime transitorio di utilizzo del sistema AVCpass per l'espletamento delle verifiche informatiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alle procedure selettive disciplinate dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il comunicato ricostruisce le modifiche apportate in materia dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e precisa che, nelle more dell'istituzione della Banca Dati di cui all'art. 81 d.lgs. cit., per effetto di quanto disposto dall'art. 216, comma 13, dello stesso Codice, le stazioni appaltanti dovranno continuare ad utilizzare il sistema AVCpass, (istituito e reso disponibile dall'ANAC prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici) attenendosi alle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 157 del febbraio 2016.

Il comunicato rileva, peraltro, che tale regime transitorio riguarda unicamente le procedure di gara concernenti i cc.dd. “settori ordinari” e non anche quelle indette dagli enti aggiudicatori nell'ambito dei cc.dd. “settori speciali”: l'Autorità afferma, difatti, la natura “programmatica” dell'art. 81 del nuovo Codice dei contratti (a sua volta richiamato dall'art. 133) e differisce, pertanto, l'informatizzazione delle verifiche dei requisiti di partecipazione a queste ultime procedure selettive alla prossima istituzione della nuova Banca dati gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nonostante l'art. 133 del nuovo Codice richiami l'art. 81 tra le norme applicabili a tali procedure ad evidenza pubblica, l'Autorità.

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