Le tabelle ministeriali relative al costo del lavoro costituiscono dei valori medi derogabili

Francesco Pignatiello
16 Maggio 2017

Le tabelle ministeriali costituiscono un parametro di riferimento da cui ci si può discostare in sede di giustificazioni dell'anomalia sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa della sostenibilità dei costi, atteso che non attengono al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge.

La sentenza conferma l'orientamento per cui un'offerta che indichi un costo orario lavorativo inferiore ai minimi tabellari non possa essere automaticamente esclusa poiché, trattandosi di valori medi, il solo scostamento da tali valori non è di per sé sintomatico di incongruità, dovendo, invece, la stazione appaltante invitare il concorrente a giustificare le voci di costi inferiori.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che i costi medi della manodopera non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori.

Ciò anche perché il procedimento volto al superamento della presunzione di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del Codice non ha carattere sanzionatorio, né ha per oggetto la ricerca di specifiche inesattezze della stessa, mirando piuttosto ad accertare, in concreto, se l'offerta sia complessivamente seria, attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

Si segnala che l'art. 97, comma 5, lett. d), non è stato modificato in sede di correttivo, avendo il legislatore ritenuto di recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato, nel parere 782 del 30 marzo 2017, con riferimento all'opportunità di ponderare adeguatamente la proposta di sostituire il criterio del costo inferiore ai minimi salariali con quello del costo inferiore al costo orario medio del lavoro.

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