Legittima la nomina della commissione secondo la disciplina del vecchio codice fino all’adozione degli atti attuativi dei nuovi artt. 77 e 78

Francesco Pignatiello
16 Maggio 2017

È corretto l'operato dalla stazione appaltante che, per la nomina della commissione, abbia fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006, sebbene la gara fosse stata indetta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione del fatto che non risultava ancora essere stato adottato l'atto attuativo recante la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei Commissari.

La sentenza ha affermato che, sebbene ai sensi dell'art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la procedura ad evidenza pubblica oggetto di giudizio deve ritenersi disciplinata dal nuovo codice dei contratti pubblici, posto che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, tuttavia, in relazione alla nomina della Commissione di gara, non risulta possibile applicare la nuova disciplina contenuta negli artt. 77 e 78 d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto, alla data di pubblicazione e svolgimento della gara, non risultava ancora essere stato adottato l'atto attuativo recante la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari.

Pertanto, è stato ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante che ha fatto riferimento all'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006 per la nomina dei componenti della Commissione di gara, scelti tra i dipendenti presenti nella dotazione organica di cui disponeva l'Amministrazione e individuati sulla base delle rispettive competenze tecniche e amministrative.

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