Esclusione della necessità della prova della colpa dell’Amministrazione aggiudicatrice ai fini del risarcimento dei danni da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e criteri di liquidazione del lucro cessante

Redazione Scientifica
16 Giugno 2016

In materia di risarcimento dei danni da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto...

In materia di risarcimento dei danni da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa dell'Amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria e le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che qualsiasi violazione degli obblighi di matrice comunitaria consente alla impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente e alla imputabilità soggettiva della lamentata violazione.

Il risarcimento del lucro cessante, stimato nella misura del 10% della propria offerta economica, che rappresenta il tradizionale criterio di prassi, che si ritiene comunemente discendere dall'art. 345 dell'allegato F della l. 20 marzo 1865, n. 2248, e che ora si riflette negli artt. 134 e 158 del Codice degli appalti pubblici, seppure è in grado di individuare in via presuntiva l'utile che l'impresa può trarre dall'esecuzione di un appalto, non può formare invece oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, risultando per l'imprenditore ben più favorevole dell'impiego del capitale; di conseguenza, in linea di principio, è necessario, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., che l'impresa fornisca la prova della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, con riferimento all'offerta economica presentata al seggio di gara.

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