Contraddittorietà tra gli atti di gara, prevalenza del bando e criteri di interpretazione della lex specialis

16 Giugno 2016

In caso di contrasto tra gli atti della lex specialis, prevale il contenuto del bando di gara poiché le clausole contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara possono esclusivamente integrare – ma non modificare – quelle poste dal bando stesso. La lex specialis di gara va interpretata, secondo le generali regole civilistiche, in senso “letterale” e pertanto le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie non possono ricadere sul concorrente, in applicazione del c.d. principio di “autoresponsabilità”.

La sentenza affronta il tema del contrasto tra gli atti della lex specialis di gara e delle relative questioni legate all'interpretazione delle disposizioni contrastanti.

In linea con l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, il Consiglio di Stato ribadisce che l'amministrazione committente, in sede di predisposizioni degli atti di gara, è tenuta al rispetto dell'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede) con la conseguenza che – in ragione del c.d. principio di autoresponsabilità – le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse.

Muovendo da tali assunti, l'interpretazione degli atti amministrativi, tra i quali certamente rientra il bando di gara, non sfugge alle regole “puramente” civilistiche – dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. – in tema di interpretazione dei contratti.

Si è pertanto affermato, al riguardo, che il principale criterio di interpretazione della lex specialis di gara debba essere quello letterale.

Difatti, in ragione dei principi di buon andamento della P.A. e di buona fede nell'interpretazione del contratto – ex art. 1366 c.c. – appare pacifico che gli effetti degli atti amministrativi debbano essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, dovendo la pubblica amministrazione operare in modo chiaro, lineare così da non esporre il concorrente – che abbia generato un affidamento sugli atti di gara – a conseguenze negative e comunque lesive.

Pertanto, laddove le clausole della lex specialis – da intendersi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, come l'insieme di tutte quelle disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente – risultino equivoche ovvero in contrasto con altre disposizione dei medesimi atti di gara, deve privilegiarsi una lettura della lex specialis idonea a tutelare l'affidamento degli interessati ed il favor partecipationis dei concorrenti.

In tale prospettiva, il Consiglio di Stato afferma che in capo al concorrente non sussiste alcun onere di ricostruire – attraverso indagini ermeneutiche e integrative – ulteriori e inespressi significati che esulino dall'interpretazione strettamente letterale degli atti gara.

Ne consegue che i concorrenti non sono tenuti, in sede di formulazione della domanda, ad effettuare calcoli aritmetici o indagini ulteriori per accertare e verificare la corretta e coerente interpretazione da dare alle clausole della normativa di gara che risultino, evidentemente, equivoche ovvero contraddittorie.

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