Il potere di soccorso istruttorio può essere attivato anche dopo l’aggiudicazione definitiva

16 Giugno 2017

La sentenza, sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni che sanciscono la persistenza del potere dell'amministrazione appaltante di verificare anche in capo all'aggiudicatario il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ha affermato che non è “logicamente ammissibile” limitare il suddetto potere precludendo l'esercizio del soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato ha affermato, in forza della lettura sistematica degli artt. 11, comma 8 (a norma del quale «la stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva») e comma 9, d.lgs. 163 del 2006 (che – una volta «divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva» fa «salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti») e dell'art. 12, dello stesso decreto (che stabilisce l'ambito della predetta verifica, da esercitarsi anche a mezzo di un'attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di “chiarimenti ed documenti”) che la stazione appaltante può far “regredire” tramite l'esercizio del potere di autotutela sull'aggiudicazione definitiva, la procedura, ormai conclusa, «alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione» e, di conseguenza, esercitare il potere di “soccorso istruttorio”.

Il Collegio, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, ha dichiarato la legittimità dell'operato della stazione appaltante che, nonostante l'intervenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva, aveva esperito (dopo la proposizione del ricorso da parte di un altro concorrente) una ulteriore verifica sui requisiti di partecipazione, attivando solo in tale momento, il potere di soccorso istruttorio reso necessario dall'incompletezza della dichiarazione resa dall'aggiudicataria finendo per confermare l'aggiudicazione già disposta.

La sentenza ha evidenziato che una volta ammessa la persistenza del potere della stazione e appaltante di verificare ulteriormente, in autotutela, anche in capo all'aggiudicatario definitivo il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, «non è logicamente ammissibile limitare tale potere di ulteriore verifica, escludendo la possibilità di esercitare il c.d. soccorso istruttorio» giacché tale istituto deve considerarsi di «carattere generale finalizzato, in attuazione dell'art. 97 Cost., all'emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco».

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