Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di adeguamento dei contributi dovuti da un ente territoriale

Redazione Scientifica
16 Novembre 2016

La domanda, avanzata da un'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale...

La domanda, avanzata da un'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale, di adeguamento dei contributi dovuti dall'ente territoriale, secondo il criterio dei costi effettivi sostenuti e non di quelli standardizzati o forfettari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del Reg. CE n. 1191 del 1969, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili, nel procedimento amministrativo di accertamento del quantum, momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata. Ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo, è irrilevante la riconduzione della controversia de qua nella materia dei pubblici servizi, mancando l'esercizio di un potere autoritativo della P.A., e non operando l'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 che – in materia di revisione prezzi – attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo, essendo esclusa, dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, la prestazione di servizi di pubblico trasporto, ai sensi dell'art. 23 dello stesso Codice.

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