Asta elettronica: presentazione dell’offerta, termine di decadenza e rimessione in termini del concorrente

Alessandro Balzano
16 Novembre 2016

Il termine decadenziale per la presentazione dell'offerta è applicabile, in assenza di previsioni contrarie, anche alle procedure bandite col sistema dell'asta elettronica, a nulla rilevando che la lex specialis di gara abbia previsto una forma di assistenza tecnico-informatica in caso di problemi sorti durante l'invio dell'offerta: sicché l'eventuale richiesta di assistenza da parte del concorrente deve essere formulata tempestivamente – e con congruo anticipo – nel pieno rispetto delle cadenze temporali predeterminate dalla legge e va esclusa la riapertura dei termini di gara per il malfunzionamento del sistema tardivamente segnalato dal concorrente.

La sentenza affronta il tema della perentorietà del termine di presentazione dell'offerta previsto dalla lex specialis di gara nell'ambito di una procedura di gara bandita con asta elettronica.

Nel caso di specie, il termine per l'invio delle offerte telematiche – e le relative modalità di trasmissione – venivano espressamente previste dal capitolato speciale d'appalto.

Il medesimo capitolato aveva altresì previsto la facoltà del concorrente – che intendesse richiedere preventiva assistenza per la trasmissione della domanda di partecipazione – di avvalersi dell'ausilio di un apposito servizio di “help desk”, ausilio da sollecitare, tuttavia, almeno tre giorni prima della scadenza fissata per la presentazione dell'offerta ed in fasce orarie prestabilite.

Durante le operazioni di trasmissione della documentazione per via telematica, la ricorrente – a più riprese – tentava invano di depositare la propria offerta relativa all'aggiudicazione di una serie di lotti posti a base di gara.

Spirato ormai il termine ultimo fissato dal capitolato – ma prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste – la stessa ricorrente chiedeva, quindi, l'intervento della commissione di gara affinché fossero riaperti, in autotutela, i termini di gara in modo da consentirle di partecipare alla procedura e di formulare regolarmente la propria offerta.

L'istanza, tuttavia, veniva negativamente valutata dalla stazione appaltante sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di presentazione della domanda previsto dalla lex specialis di gara – a pena di esclusione – deve ritenersi senz'altro perentorio e come tale inderogabile.

Ragione per la quale, conseguentemente, non è riconosciuto alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità sull'ammissibilità di un concorrente che non abbia rispettato – ancorché per cause ad esso non direttamente imputabili – il termine fissato per la presentazione della domanda.

Il tutto, evidentemente, nel rispetto dei generali principi di par condicio e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

Oltretutto, osservava altresì la stazione appaltante, il concorrente aveva avviato la procedura di invio delle offerte a distanza di appena venticinque ore dalla scadenza del termine previsto e, pertanto, oltre il termine assegnato dal capitolato per la richiesta di assistenza tecnica (“help desk”).

In sede di gravame, viceversa, la ricorrente lamentava un malfunzionamento del sistema non ad essa imputabile e concludeva per la riapertura dei termini di presentazione delle offerte da parte della stazione appaltante.

Ebbene, il Collegio ha ritenuto che la clausola del capitolato contestata dalla ricorrente (in forza della quale è fatto obbligo di richiedere assistenza almeno tre giorni prima della scadenza e comunque in determinate fasce orarie) risponde ad un preordinato interesse della stazione appaltante di tempestiva risoluzione delle problematiche tecniche connesse all'invio telematico delle offerte.

D'altronde, sempre a giudizio del Collegio, se la ricorrente avesse provveduto con congruo anticipo all'invio telematico della propria offerta, avrebbe certamente avuto a disposizione il tempo necessario per risolvere positivamente – tramite l'ausilio del “help desk” – le problematiche tecniche insorte e solo tardivamente lamentate.

Ragionando a contrario, conclude il Collegio, la riapertura del termini di gara rappresenterebbe, in buona sostanza, una rimessione in termini che violerebbe apertamente il principio della par condicio tra i concorrenti.