Il principio di rotazione esclude tendenzialmente e preferibilmente non solo l’affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari

18 Novembre 2016

La sentenza precisa che nelle procedure di cui all'art. 36 d.lgs. n. 50 del 2016 rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione limitare la partecipazione alla procedura selettiva agli operatori che non hanno precedentemente svolto il servizio che si vuole appaltare.

L'impresa ricorrente, che aveva chiesto di essere invitata a partecipare alla nuova gara per l'affidamento (per due mesi, per un importo complessivo di € 35.413,33) del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dal Consorzio Cimiteriale appaltante, ha impugnato il provvedimento con cui il Consorzio medesimo, omettendo qualsiasi motivata pronuncia sulla predetta domanda, ha disposto di invitare alla procedura di gara i dieci operatori economici che, iscritti nella White list presente sul portale della Prefettura di Napoli, sarebbero stati successivamente sorteggiati, escludendo però dal sorteggio, «nel rispetto dei principi di rotazione e par condicio, (…) gli ultimi due affidatari del medesimo servizio».

La ricorrente, già aggiudicataria del servizio, contestava sia l'esclusione della propria partecipazione al sorteggio, sia la stessa modalità (il sorteggio) di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura selettiva.

I giudici campani, in primo luogo, hanno dichiarato il ricorso procedibile, affermando che la ricorrente ha interesse alla decisione, poiché a seguito della propria esclusione – puntualmente e tempestivamente contestata – la gara è stata dichiarata deserta.

La sentenza ha però successivamente rilevato che la ricorrente non ha, comunque, interesse all'annullamento della gara, in quanto rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione limitare la partecipazione alla procedura selettiva agli operatori che non hanno precedentemente svolto il servizio che si vuole appaltare. Pertanto, anche in caso di annullamento della procedura e di sua (eventuale) riedizione, la ricorrente ne sarebbe comunque esclusa in virtù del principio di rotazione che l'Amministrazione – posta di fronte all'espressa richiesta di partecipazione – richiamerebbe a giustificazione delle ragioni del mancato invito.

A parere dei giudici campani, invero, il principio di rotazione, comune anche al precedente codice dei contratti, ha “lo scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e che il criterio debba essere attuato mediante l'affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio” (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 27 ottobre 2016, n. 4981): in altri termini, il principio di rotazione esclude tendenzialmente e preferibilmente non solo l'affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che hanno giammai svolto tale servizio.

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