Possesso del requisito e definitività dell’accertamento

Redazione Scientifica
16 Dicembre 2016

Per quel che concerne il possesso del requisito della regolarità fiscale per la partecipazione alle gare pubbliche, occorre considerare che gli avvisi bonari, pur non rientrando nell'elencazione degli atti impugnabili prevista all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono suscettibili di gravame qualora integrino la pretesa tributaria, ingenerando l'interesse all'immediata definizione di essa con l'impugnazione...

Per quel che concerne il possesso del requisito della regolarità fiscale per la partecipazione alle gare pubbliche, occorre considerare che gli avvisi bonari, pur non rientrando nell'elencazione degli atti impugnabili prevista all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, sono suscettibili di gravame qualora integrino la pretesa tributaria, ingenerando l'interesse all'immediata definizione di essa con l'impugnazione.

Al di là del nomen iuris in concreto utilizzato, gli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente la pretesa tributaria, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, vanno ritenuti avvisi d'accertamento o di liquidazione ed al fine di evitare la definitività dell'accertamento devono essere oggetto di tempestiva impugnazione, posto che altrimenti si cristallizza la relativa irregolarità fiscale poiché la cartella esattoriale, mero atto di riscossione ex art. 36-bis n. 600 del 1973, è suscettibile d'impugnazione solo per vizi propri.

La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la cartella esattoriale, proposta in data successiva non solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ma anche all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ad altro concorrente, non vale ad escludere il carattere definitivo della violazione fiscale accertata a carico della società ricorrente.

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