Rapporto tra l’anomalia dell’offerta ed entità dell’utile

16 Dicembre 2016

La valutazione di anomalia dell'offerta va effettuata considerando tutte le circostanze del caso concreto. Non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, con l'unico limite del completo azzeramento del margine positivo.

L'oggetto della controversia concerneva la presunta incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria, attesa la previsione di un margine di utile eccessivamente basso, destinato a venir meno in breve tempo (appena lo 0,35% dell'importo a base d'asta), e l'asserita omissione di alcune voci di costo, nonché la sottostima del costo del personale indicato. Di tal ché la sommatoria dei costi aggiuntivi sarebbe stata tale da erodere completamente l'utile dichiarato in sede di giustificazioni.

Il Collegio nel rigettare tale gravame ha affermato, in via pregiudiziale, che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale nelle gare finalizzate all'affidamento di una commessa pubblica la valutazione di anomalia dell'offerta va effettuata considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all'apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e dall'aver portato a termine un appalto pubblico, cosicché non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, con l'unico limite del completo azzeramento del margine positivo (Cons. Stato, Sez. V, 17/3/2016, n. 1090; 15/6/2015 n. 2953; 22/1/2015 n. 289; Sez. III, 10/11/2015 n. 5128). In applicazione di detti principi il Collegio ha, dunque, ritenuto l'offerta congrua dal momento che:

  1. l'utile dichiarato dall'impresa appellata era pari all'1,73% dell'importo offerto;
  2. non vi era stata l'omissione di alcuna voce di costo ed in specie delle i) spese per la campagna comunicativa, ii) spese per organizzazione del servizio gestione centri di raccolta, iii) spese generali e di cantiere;
  3. le contestazioni in ordine all'asserita sottostima del costo del personale risultavano prive di supporto probatorio e smentite dagli atti di causa;
  4. fatto salvo quanto statuito sull'inesistenza di supporto probatorio, l'unico costo non specificamente considerato avrebbe potuto essere in ogni caso ampiamente coperto dal margine di utile dichiarato.

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