Esclusione dalla gara e prova della sussistenza di un unico centro decisionale

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2017

L'automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria può giustificarsi solo laddove un'indagine in concreto dimostri che il rapporto fra i relativi organi...

L'automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria può giustificarsi solo laddove un'indagine in concreto dimostri che il rapporto fra i relativi organi decisionali conduca ad individuare un unico centro decisionale e la mera partecipazione dell'impresa ad un determinato consorzio stabile non può fornire elementi univoci in tal senso, tali da fondare una vera e propria praesumptio juris et de jure (diversamente sarebbe, qualora risultasse dimostrata la sussistenza di un rapporto di controllo, o nel consiglio direttivo del consorzio fossero presenti amministratori o rappresentanti legali dell'impresa consorziata non indicataria). Pertanto, non può interpretarsi il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, come vietante a priori la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione risulti fondata non sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l'esistenza di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate.

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