Il promotore ha diritto all’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 24 del 1990 in caso di revoca della procedura di project financing

Benedetta Barmann
17 Gennaio 2017

Nel caso in cui il titolo concessorio non sia stato ancora rilasciato, mentre risulta già perfezionata la prima fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del promotore, non sono ravvisabili i presupposti applicativi dell'art. 158 d.lgs. n. 163 del 2006. Tuttavia, non può negarsi in capo al promotore in caso di revoca, giusto titolo per l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990, da commisurarsi al danno emergente, da considerare comprensivo delle spese di partecipazione alla procedura – adeguatamente specificate nel piano economico-finanziario – per lesione dell'interesse protetto alla positiva conclusione delle trattative avviate.

La questione portata all'attenzione del Tar Lazio concerne una procedura di project financing, avviata per la realizzazione di una caserma dei Carabinieri.

Come è noto, tale particolare procedura rinviene la sua disciplina in due blocchi normativi: da un lato, gli artt. 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, dall'altro negli artt. 153 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006 (oggi artt. 183 e seguenti del nuovo codice).

Dall'analisi delle norme, la suddetta procedura risulta articolata in due fasi, distinte ma strettamente connesse: la scelta del promotore, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa per l'accoglimento della proposta, proveniente talvolta del promotore stesso, alla stregua della già effettuata programmazione delle opere pubbliche, con gara preliminare per la valutazione comparativa delle diverse offerte; ad esse segue il rilascio della concessione, ovvero una ulteriore fase selettiva ad evidenza pubblica fra più aspiranti alla concessione in base al progetto prescelto, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Come per qualsiasi altro procedimento amministrativo, anche quest'ultimo può subire delle interruzioni o degli interventi in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, il promotore ricorrente lamentava proprio l'illegittimità della revoca disposta dal Comune, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il Tar non accoglie la censura relativa alla asserita illegittimità della revoca, ritenendo in particolare che la valutazione dell'amministrazione non presenti profili di manifesta illegittimità o di palese erroneità, ricordando come la valutazione effettuata dalla stessa non può essere sindacata nel merito.

Allo stesso tempo, tuttavia, accoglie la domanda del ricorrente volta a ottenere la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. A tal proposito, i giudici osservano che «Alla riconosciuta facoltà per l'Amministrazione di revocare i propri atti – legittimamente emessi, ma ritenuti non più compatibili con l'interesse pubblico – si contrappone, infatti, la concessione di un indennizzo per il soggetto che subisca la negativa incidenza della revoca, quale tipica forma di ristoro per lesioni conseguenti ad atti leciti». In materia di project financing il legislatore ha previsto una particolare forma di indennizzo, commisurato sia ai costi che al mancato guadagno (art. 158 d.lgs. n. 163 del 2006). Quest'ultimo, tuttavia, fa riferimento alla revoca della concessione e presuppone, dunque, che la relativa procedura sia completata

Nel caso di specie, invece, si è visto che il titolo concessorio non era ancora stato rilasciato, dal momento che la revoca è intervenuta a seguito dell'aggiudicazione solo provvisoria. Pertanto, ad avviso dei giudici, «mentre non sono ravvisabili i presupposti applicativi del citato art. 158 d.lgs. n. 163 del 2006, non può negarsi che il promotore – in quanto riconosciuto tale sulla base della sua proposta, che apre una fase negoziale in cui il medesimo partecipa in posizione rafforzata, rispetto ad altri eventuali concorrenti – abbia in caso di revoca giusto titolo per l'indennizzo, di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990». Deve, difatti, considerarsi superato l'indirizzo giurisprudenziale che limitava l'applicabilità della predetta norma a fattispecie di revoca dei provvedimenti ad efficacia durevole, non comprendendo fra questi la mera conclusione della prima fase della finanza di progetto. L'introduzione del comma 1-bis nel corpo dell'art. 21-quinquies consente, infatti, di collegare l'indennizzo in questione anche agli atti ad efficacia istantanea che incidano su rapporti negoziali.