Sulla validità temporale della garanzia

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2017

Ove il termine di validità della garanzia...

Ove il termine di validità della garanzia, 180 giorni rinnovabili di altri 180 dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, sia scaduto senza che siano intervenuti ulteriori rinnovi, viene meno l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, richiesto ai sensi dell'art. 75, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 a pena di esclusione (sul punto specifico, si veda Cons. St., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 2717).

Sia in base alla norma dell'art. 1937 c.c., per cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, sia in base al rilievo di fatto, per cui prestare una garanzia richiede un apprezzamento dell'affidabilità del garantito che per forza di cose può mutare nel tempo, non si può ritenere che dopo la scadenza della garanzia descritta sia sopravvissuto un impegno della banca limitato alla sola cauzione definitiva, e quindi lo stesso al momento dell'aggiudicazione mancava.

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