L’impresa legittimamente esclusa non ha interesse ad impugnare la successiva aggiudicazione della gara

Simone Abrate
17 Febbraio 2017

Il TAR Lazio, dopo aver rigettato il ricorso di un operatore economico avverso la propria esclusione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti con i quali l'operatore ricorrente ha poi impugnato l'aggiudicazione della gara e l'eventuale affidamento in via d'urgenza dell'appalto e/o la stipula del contratto, osservando che l'impresa legittimamente esclusa dalla gara non ha interesse a dolersi delle modalità con cui la stazione appaltante ha inteso addivenire alla consegna anticipata del servizio e/o alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha impugnato la propria esclusione dalla procedura di gara, disposta all'esito del giudizio positivo di anomalia dell'offerta presentata.

Con successivi motivi aggiunti, lo stesso operatore economico ha esteso l'impugnazione all'aggiudicazione definitiva, successivamente intervenuta, deducendone l'invalidità derivata ela conseguente per violazione degli obblighi in materia di comunicazione, ex art. 75, comma 5, lett. a) e lett. d) del Codice del 2016 e dello stand still period.

Il TAR Lazio ha dapprima respinto, in quanto infondato, il ricorso introduttivo, confermando quindi il giudizio di anomalia dell'offerta operato dalla stazione appaltante.

Lo stesso Tribunale, poi, ha precisato che l'infondatezza del ricorso principale destituisce di fondamento anche i motivi aggiunti di illegittimità derivata e rende palesemente inammissibili nella parte in cui censurano la (invero indimostrata) violazione della regola relativa alla clausola di “stand still”, essendo evidente che un'impresa legittimamente esclusa dalla gara non ha interesse a dolersi delle modalità con cui la stazione appaltante abbia inteso addivenire alla consegna anticipata del servizio e/o alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

Si segnala, da un punto di vista strettamente processuale, che la sentenza ha ritenuto ammissibile il cumulo di domande avverso l'esclusione dalla gara e la successiva aggiudicazione nello stesso giudizio, con applicazione quindi del medesimo rito processuale (si evince dalla stessa sentenza che l'intero ricorso «è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2017»).

Di recente, invero, il Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 25 novembre 2016, nn. 4994 e 4995) ha affermato che il nuovo rito “super-speciale” sulle ammissioni e esclusioni ex art. 120, comma 2-bis, del c.p.a. crea «un sistema processuale chiuso e speciale», e che «l'impugnazione dell'aggiudicazione della gara esula dai confini del suddetto rito “superspeciale”, poiché quest'ultimo è circoscritto al solo gravame dei provvedimenti che determinano l'ammissione alla (e le esclusioni dalla) procedura», con la conseguente “scissione” in due dei riti applicabili all'impugnazione dell'esclusione e della aggiudicazione della gara.

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