Principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione

Redazione Scientifica
17 Maggio 2017

La non perfetta coincidenza tra la somma delle quote di esecuzione dichiarate nell'offerta da un raggruppamento temporaneo...

La non perfetta coincidenza tra la somma delle quote di esecuzione dichiarate nell'offerta da un raggruppamento temporaneo di imprese e quello totale dell'appalto non rende illegittima la partecipazione alla gara, qualora risulti, come nella spceie una differenza del tutto ininfluente (nello specifico 0, 43%), tenuto conto che anche a fronte di tale marginale scostamento, in relazione al comma 4 dell'art. 37 d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i singoli operatori riuniti hanno comunque le parti di loro incombenza, né va dimenticato che il comma 5 prevede comunque la responsabilità solidale del mandatario.

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