Principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione
17 Maggio 2017
La non perfetta coincidenza tra la somma delle quote di esecuzione dichiarate nell'offerta da un raggruppamento temporaneo di imprese e quello totale dell'appalto non rende illegittima la partecipazione alla gara, qualora risulti, come nella spceie una differenza del tutto ininfluente (nello specifico 0, 43%), tenuto conto che anche a fronte di tale marginale scostamento, in relazione al comma 4 dell'art. 37 d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i singoli operatori riuniti hanno comunque le parti di loro incombenza, né va dimenticato che il comma 5 prevede comunque la responsabilità solidale del mandatario. |