SS.UU.: convergenza di indirizzi interpretativi sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione di gara

Leonardo Droghini
17 Maggio 2017

La valutazione delle offerte è espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, suscettibile di sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo solo sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà, di conseguenza non configura un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale il rifiuto del g.a. che, senza esaminare nel merito il dettagliato giudizio espresso dalla Commissione di gara sull'offerta, si sia limitato al riscontro della sua congruità e ragionevolezza.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile un ricorso proposto ai sensi degli artt. 111 Cost. e 110 c.p.a. contro una sentenza del Consiglio di Stato che aveva affermato l'estraneità al sindacato di legittimità del giudice amministrativo delle censure dirette a sindacare nel merito le valutazioni della Commissione di gara.

La vicenda trae origine da una procedura di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, nel corso della quale un'impresa veniva esclusa poiché il progetto con varianti presentato avrebbe stravolto le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'Amministrazione, non rispettando i livelli prestazionali del progetto.

A fronte del dettagliato esame effettuato dallaCommissione di gara, il Consiglio di Stato, respingendo l'appello, aveva escluso l'esistenza di profili di irragionevolezza o illogicità delle scelte e affermato che le censure involgenti il merito delle valutazioni sfuggono dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, in quanto espressione di discrezionalità tecnica.

Le Sezioni Unite, dichiarando il ricorso inammissibile, hanno sottolineato che sulla questione dei limiti del sindacato giurisdizionale sull'attività tecnica della P.A. nelle procedure di gara esiste una convergenza della giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. plen. n. 8 del 2014) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 16239 del 2014; in senso conforme, nn. 17143 del 2011, n. 10065 del 2011, n. 14893 del 2010), in base alla quale le valutazioni delle Commissioni di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica sono sindacabili dal g.a. unicamente qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave.

Conseguenza speculare di siffatto limite cognitivo, è che non costituisce eccesso negativo di potere giurisdizionale la valutazione di sufficienza e congruità che il giudice amministrativo (come nel caso di specie) abbia operato sugli accertamenti tecnici svolti dall'autorità amministrativa, rappresentando, al contrario, eccesso di potere giurisdizionale (per invasione della sfera amministrativa) il sindacato che entri nel merito dei giudizi tecnici.

Né vale invocare, a sostegno della possibilità che il giudice amministrativo possa effettuare un sindacato più penetrante, il potere di nomina, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., di un consulente tecnico d'ufficio, atteso che quest'ultima è funzionale al solo scrutinio di legittimità dell'atto impugnato e non anche alla ricerca dell'esatta soluzione tecnica della questione di merito.

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