Illegittima ammissione alla gara del concorrente che ha indicato un contratto collettivo nazionale differente da quello richiesto dall’oggetto dell’appalto

Nicola Posteraro
17 Maggio 2017

È illegittima l'ammissione alla gara di una società che abbia indicato nell'offerta un contratto collettivo nazionale di riferimento diverso da quello che l'oggetto dell'appalto avrebbe richiesto.

La sentenza afferma che il C.C.N.L. applicabile ai dipendenti impiegati nello svolgimento della commessa va determinato in base alla natura e all'oggetto del contratto di appalto da eseguire e che, pertanto, è illegittima l'ammissione alla gara di una società che, esprimendo un'offerta, abbia indicato un contratto collettivo nazionale di riferimento differente da quello che l'oggetto dell'appalto medesimo avrebbe richiesto.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che nelle gare pubbliche l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione e che la sua mancata applicazione non può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione: deve negarsi, quindi, in radice, che l'applicazione di un determinato contratto collettivo, anziché di un altro, possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta.

Tuttavia, il Collegio afferma che, nel caso in esame, non viene in considerazione la legittimità di una clausola escludente della legge di gara, bensì la ipotizzata violazione dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis (il bando di gara è stato pubblicato il 13 gennaio 2016): in base a tale norma, l'affidatario dell'appalto è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In questo modo, se è vero che l'affidatario dell'appalto non può vedere limitare la propria libertà imprenditoriale da una clausola cogente della legge di gara che gli imponga l'applicazione di un dato contratto collettivo di lavoro, è anche vero che la scelta del contratto collettivo da applicare non può ritenersi del tutto avulsa dalla natura e dall'oggetto del contratto da eseguire; ciò anche per garantire che i dipendenti impiegati nello svolgimento della commessa siano retribuiti in maniera adeguata al lavoro prestato.

Nel caso di specie, l'appalto riguardava le attività integrate di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio energia presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie del network Centostazioni s.p.a.: la categoria di lavorazione prevalente, pertanto, era la OG1 (lavori riconducibili all'edilizia), mentre la concorrente aveva indicato, quale contratto collettivo di riferimento, quello del settore Metalmeccanico.

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