Insussistenza di un divieto assoluto di partecipazione alle gare in A.T.I. sovrabbondanti

Redazione Scientifica
17 Giugno 2016

Non è possibile ammettere un divieto assoluto di partecipazione alle gare in A.T.I. di imprese che possiedano...

Non è possibile ammettere un divieto assoluto di partecipazione alle gare in A.T.I. di imprese che possiedano, in via autonoma, i requisiti di partecipazione, in quanto un divieto di tale tipo di A.T.I. non è posto in assoluto, né sarebbe legittimamente possibile, stante l'evidente favor del diritto comunitario alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, al di là della forma giuridica di tale loro aggregazione. Il divieto, come d'altronde ogni limite quantitativo all'ingresso di operatori in un dato mercato competitivo, anche regolato, serve a garantire che non si verifichi un'indebita, sproporzionata o irragionevole compressione della concorrenza nella specifica gara. Di converso, il divieto va interpretato secondo gli ordinari canoni di valutazione di coerenza della fonte con le regole e i principi costituzionali e comunitari, ossia precludendo siffatta partecipazione con riguardo alle evidenze del mercato proprio dell'appalto e nei soli limiti in cui ciò è necessario.

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