Operatore economico
17 Giugno 2016
Al verificarsi dello scioglimento, ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c. e fino al momento della nomina dei liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: ambito nel quale non rientra la ben più ampia capacità necessaria per normalmente gestire attività economiche conseguibili attraverso la partecipazione a procedure di gara pubblica per l'affidamento di servizi futuri. |