Redazione Scientifica
17 Giugno 2016

Al verificarsi dello scioglimento, ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c. e fino al momento della nomina dei liquidatori, gli amministratori...

Al verificarsi dello scioglimento, ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c. e fino al momento della nomina dei liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: ambito nel quale non rientra la ben più ampia capacità necessaria per normalmente gestire attività economiche conseguibili attraverso la partecipazione a procedure di gara pubblica per l'affidamento di servizi futuri.

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