Rilevanza dell’esatto perimetro dell’oggetto dell’appalto ai fini della comprova dei requisiti speciali

Giusj Simone
17 Luglio 2017

La sentenza in commento viene in rilievo sotto un duplice profilo. In caso di perimetrazione delle attività complessivamente richieste dalla legge di gara più ampia della stretta pianificazione urbanistica, la sentenza ritiene corretto l'operato della Commissione giudicatrice che abbia ammesso, ai fini della comprova dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la documentazione presentata dall'aggiudicatario afferente attività propedeutiche alla pianificazione vera e propria. Ai fini della integrazione della dichiarazione falsa o non veritiera sul possesso del requisito di moralità professionale e, in ispecie, sulla omessa dichiarazione di un precedente penale risalente al 1974 e non ancora dichiarato estinto, la sentenza precisa che occorre avere riguardo alla disciplina processuale penale vigente all'epoca in cui il reato è stato commesso.

Nella fattispecie in esame, il TAR Puglia, sede di Bari, è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'affidamento di un incarico professionale avente ad oggetto la prestazione di servizi di progettazione (in ispecie la redazione di varianti ai piani urbanistici esecutivi ed alle relative norme tecniche di attuazione di alcuni agglomerati industriali) in favore di RTP che, a dire di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso perché privo dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, attesa la pretesa inidoneità della documentazione presentata dal medesimo RTP a comprova dei predetti requisiti. In particolare, il RTP aggiudicatario avrebbe presentato fatture – a comprova del requisito di idoneità economico-finanziaria – ed esperienze – a comprova del requisito di idoneità tecnico-professionale – riferite a svolgimento di attività di Valutazione Ambientale Strategica che, secondo parte ricorrente, non può ritenersi affine né analoga ai servizi di progettazione urbanistica oggetto di gara, trattandosi piuttosto attività di natura meramente propedeutica allo svolgimento dell'attività pianificatoria vera e propria. Da qui, la pretesa mancata comprova dei requisiti in questione.

L'adito TAR, a contrario, rileva che la perimetrazione delle attività complessivamente richieste dalla legge di gara è ben più ampia della stretta pianificazione urbanistica, includendo anche attività propedeutiche alla medesima pianificazione, tra cui “il rapporto preliminare e definitivo di VAS e la relativa sintesi non tecnica”. Deve ritenersi conseguentemente corretto l'operato della Commissione giudicatrice che ha ritenuto utile, ai fini della comprova, la documentazione presentata dal RTP aggiudicatario. A fortiori, rileva il TAR, si consideri che le controverse attività di V.A.S. nel caso di specie sono ben più ampie di quanto sostenuto da parte ricorrente, afferendo non solo alla attività di Valutazione ambientale, ma anche allo svolgimento di attività di Valutazione Integrata (V.I.) di natura certamente più complessa ed articolata rispetto alla V.A.S.

La Valutazione Integrata rappresentava, a ben vedere, un istituto introdotto dalla Legge urbanistica regionale della Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005 (recante “Norme per il governo del territorio”) e soppresso con la Legge regionale della Toscana n. 6 del 2012, e ricomprendeva in sé attività ed elaborazioni funzionali ad evidenziare, nel corso della formazione dei piani, la coerenza interna ed esterna dei singoli strumenti urbanistici con la pianificazione svolta a livello comunale, provinciale e regionale, valutandone gli effetti nel loro complesso, sul piano non solo ambientale, ma anche territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, e individuando gli aspetti necessitanti di ulteriori integrazioni ed approfondimenti.

È evidente, pertanto, la concreta incidenza della Valutazione Integrata sull'uso delle risorse del territorio e sull'assetto definito a vari livelli dagli strumenti urbanistici, e, quindi, la coerenza della stessa con l'attività oggetto dell'appalto de quo; altrettanto evidente è, per l'effetto, l'idoneità della documentazione presentata dal RTP aggiudicatario a comprova dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ulteriore aspetto degno di nota attiene la contestata mancata esclusione del RTP aggiudicatario per dichiarazione non veritiera sul possesso del requisito di moralità professionale: non sarebbe stato dichiarato, cioè, un precedente penale risalente al 1974 e non ancora dichiarato estinto.

Risulta dirimente sul punto, secondo il TAR pugliese, la diversità di disciplina prevista in tema di estinzione dei reati dal previgente codice di procedura penale (cd. Codice Rocco approvato con il R.d. 19 ottobre 1930, n. 1399 e rimasto in vigore fino al 1989) e dalla disciplina processuale penale vigente all'epoca dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici (introdotta dall'art. 676 del c.p.p. del 1989, cd. Codice Vassalli).

Invero, a differenza della disciplina processuale penale vigente che impone solo alla parte di attivarsi in vista della dichiarazione di estinzione, il previgente Codice Rocco obbligava il giudice che aveva emesso la condanna ad attivarsi per la pronuncia di estinzione del reato a decorrere da cinque anni dopo la condanna medesima. La circostanza che il reato di cui trattasi ricada quanto alla disciplina della estinzione del reato sotto la vigenza del Codice Rocco, la caratterizza per la atipicità ed esclude l'applicabilità ad essa dei principi giurisprudenziali relativi alla necessità della richiesta della estinzione ad opera della parte interessata formatisi sotto la vigenza del Codice Vassalli (cfr. Cons. St., Sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192).

Ne consegue che il RTP aggiudicatario potrebbe aver del tutto legittimamente confidato nella circostanza che con il tempo si fosse perfezionata la fattispecie estintiva del reato in forza della disciplina vigente all'epoca in cui il reato medesimo è stato commesso e che non può, conseguentemente, ritenersi configurabile in capo allo stesso l'obbligo della relativa dichiarazione. Non può dirsi, per l'effetto, integrata la fattispecie della dichiarazione falsa o non veritiera di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000.

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