Seconda aggiudicazione in pendenza di giudizio ed effetto espansivo esterno della riforma della sentenza

Flaminia Aperio Bella
17 Ottobre 2016

Il principio dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata, posto in tema di impugnazioni dall'art. 336, comma 2, c.p.c. e applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., implica la caducazione degli atti e provvedimenti assunti in esecuzione della pronuncia non sospesa del giudice di prime cure.

Non può essere dichiarato inammissibile l'appello della parte che, a fronte della nuova aggiudicazione disposta a seguito della pronuncia di primo grado non sospesa e in testuale esecuzione di quest'ultima, non abbia impugnato il nuovo provvedimento della stazione appaltante. Il principio dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata, posto in tema di impugnazioni dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (a norma del quale «la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata»), è un principio generale del processo come tale applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a. Esso implica pertanto, nel caso di accoglimento dell'appello, l'automatica caducazione della aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure (es., Cons. St., Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283; Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 57; Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6093; Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3012; Sez. V, 8 giugno 1992, n. 529).

La pronuncia in commento merita di essere osservata in combinazione con la di poco precedente Cons. St., Sez. V, 6 ottobre 2016, n. 4131 in cui la Quinta Sezione ha affermato, in termini opposti, l'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione della nuova aggiudicazione disposta a fronte della decisione cautelare del giudice di prime cure. Si deve ritenere che la differenza tra le due fattispecie, che giustifica la diversità delle soluzioni fornite dalla Sezione, risieda nella natura del nuovo provvedimento di aggiudicazione. Nel caso deciso dalla sentenza n. 4131 l'aggiudicazione rappresentava il frutto di un ulteriore ed autonomo procedimento istruttorio e di una diversa e specifica valutazione dell'offerta semplicemente occasionati dalla pronuncia cautelare, circostanza che imponeva l'impugnazione del provvedimento espressivo di una nuova e autonoma decisione amministrativa a pena di veder dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso in esame, invece, la nuova aggiudicazione era testualmente assunta in (mera) esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa e come tale rappresentava un atto suscettibile di essere travolto dalla caducazione della sentenza in esecuzione della quale è stato assunto. Non può non rilevarsi che la natura non sempre evidente del provvedimento assunto a seguito della pronuncia non definitiva esecutiva (cautelare o di merito) possa far sorgere incertezze operative.

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