Nuove indicazioni dall’ANAC sull’art. 33, comma 3-bis, c.c.p.

Luigi Seccia
23 Ottobre 2015

Con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene a fornire alcune indicazioni – ulteriori rispetto a quelle già rese nella precedente Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 – circa l'ambito di applicazione del novellato art. 33, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (la cui entrata in vigore è stata differita al 1° novembre 2015 dall'art. 1, comma 169, l. 13 luglio 2015, n. 107).

Con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene a fornire alcune indicazioni – ulteriori rispetto a quelle già rese nella precedente Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 – circa l'ambito di applicazione del novellato art. 33, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (la cui entrata in vigore è stata differita al 1° novembre 2015 dall'art. 1, comma 169, l. 13 luglio 2015, n. 107).

Tale intervento regolatorio si propone in particolare di dissipare alcuni dubbi interpretativi sorti nelle more dell'entrata in vigore della predetta norma, che, in attesa del recepimento delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, introduce nel vigente impianto codicistico un innovativo meccanismo di centralizzazione (e, ove possibile, di aggregazione) della domanda pubblica di lavori, beni e servizi, basato sull'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere a tali acquisizioni esclusivamente mediante i moduli alternativi appositamente individuati (i.e. le unioni di comuni ex art. 32, d.lgs. n. 267 del 2000, gli accordi consortili, i soggetti aggregatori iscritti nell'apposito elenco ovvero, infine, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore).

La pronuncia dell'Autorità mira quindi a garantire la corretta ed uniforme interpretazione di tale normativa non solo chiarendone l'ambito oggettivo e quello soggettivo di applicazione (cui riconduce, ad esempio, le società “in house” costituite dai comuni non capoluogo di provincia), ma anche premurandosi di operare un delicato coordinamento con la normativa previgente in tema di “spending review” (come quella recata dall'art. 1, comma 450, l. n. 296 del 2006, inerente l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario). L'atto di regolazione adottato dall'Autorità si rivela così di estremo interesse per gli operatori di settore, soffermandosi peraltro su alcune delle difficoltà organizzative che derivano dalla costituzione delle figure aggregative previste dall'art. 33, comma 3-bis cit. e che, quantomeno per il momento, non trovano espressa soluzione nella disciplina predisposta in via legislativa.

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