Limite della sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2017

La valutazione dell'idoneità e qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, salvo che risulti inficiata da profili di erroneità, di illogicità, ovvero sviamento...

La valutazione dell'idoneità e qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, salvo che risulti inficiata da profili di erroneità, di illogicità, ovvero sviamento.

Le valutazioni della commissione giudicatrice in ordine all'idoneità tecnica dell'offerta dei partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso cui non possono essere contrapposte le valutazioni di parte, con la conseguenza che il giudice amministrativo esercita su tali valutazioni un sindacato estrinseco, nei limiti cioè della manifesta irragionevolezza.

Il vaglio giurisdizionale circa le valutazioni tecniche può – pur nel rispetto del principio della separazione dei poteri – spingersi oltre la verifica formale ed estrinseca dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa, pervenendo ad un sindacato che risulta intrinseco delle valutazioni in punto di attendibilità quanto a uso del criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'Amministrazione.

La discrezionalità tecnica è sindacabile intrinsecamente mediante il parametro dell'inattendibilità della valutazione tecnica compiuta dall'amministrazione nelle operazioni tecniche, vuoi in punto di criterio prescelto vuoi in punto di sua applicazione; nondimeno resta salvo il margine di opinabilità della valutazione, espressione del merito amministrativo e perciò insindacabile perché non altrimenti sovrapponibile che da una diversa e opposta opinabilità.

Il margine di opinabilità che fisiologicamente residua dopo ogni valutazione tecnico-discrezionale fa sì che la verifica giudiziaria sull'attendibilità delle operazioni, in cui si concreta il giudizio tecnico, non può spingersi fino al punto di sovrapporre l'opinamento intrinseco del giudice a quello dell'Amministrazione, alla quale soltanto compete di amministrare. Diversamente, gli opinamenti del consulente tecnico del giudice, da quest'ultimo recepiti, in pratica andrebbero a comunque prevalere rispetto al naturale tecnicismo dell'Amministrazione che ha la responsabilità dell'opera e del servizio che ne consegue, attributaria per legge e nell'interesse pubblico.

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