Unicità del centro decisionale nei rapporti tra consorzio stabile e le proprie consorziate

18 Gennaio 2017

L'automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria può giustificarsi solo laddove un'indagine in concreto dimostri che il rapporto fra i relativi organi decisionali conduca ad individuare un unico centro decisionale, posto che la mera partecipazione dell'impresa ad un determinato consorzio stabile non può fornire ex se elementi univoci in tal senso, tali da fondare una vera e propria praesumptio juris et de jure. Il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, non può cioè essere interpretato come vietante, a priori, la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione risulti fondata non già sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l'esistenza di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate.

La fattispecie. Essendo stata esclusa da un gara europea–accordo quadro (di cui all'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 163) avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria su edifici residenziali a reddito di proprietà comunale per violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m quater, del codice dei contratti pubblici – secondo il quale sono esclusi dalle gare pubbliche coloro che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale per cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale – la società interessata ricorreva dinanzi al giudice amministrativo deducendo che l'unica circostanza presa in considerazione dalla stazione appaltante, ai fini dell'accertamento del suddetto collegamento, era stata la mera presenza della stessa tra le società facenti parte di un consorzio stabile altrettanto concorrente alla gara: elemento viceversa di per sé insufficiente atteso che invero aveva partecipato alla gara in via del tutto autonoma e individuale, e non già come consorziata.

La rilevanza sostanziale del collegamento tra imprese partecipanti al medesimo appalto pubblico. La sentenza in esame accoglie il ricorso proposto stabilendo che la presenza della ricorrente tra le società facenti parte del consorzio stabile non era effettivamente condizione sufficiente per disporne l'esclusione dalla procedura di affidamento atteso che la suddetta è espressamente prevista solo per i casi in cui il collegamento o comunque la relazione tra le diverse società partecipanti comporti, quale conseguenza, l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

La ratio della richiamata norma di riferimento, infatti, è quella di garantire che il libero confronto concorrenziale tra le imprese non sia vulnerato dalle presentazione di più offerte riconducibili ad una strategia comune in quanto imputabili ad un unico centro decisionale. Ne consegue, quindi, che la situazione di collegamento sostanziale tra le imprese non può essere sic et simpliciter desunta dalla mera partecipazione dell'offerente ad un consorzio stabile, anch'esso partecipante alla gara, non essendo tale elemento di per sé solo idoneo a comprovare l'imputabilità delle due offerte ad uno stesso centro decisionale. L'automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria si giustifica, cioè, solo laddove un'analitica indagine dimostri, in concreto, che il rapporto tra i relativi organi decisionali è tale da individuare un unico centro decisionale (ad esempio, perché nel consiglio direttivo del consorzio sono presenti amministratori o rappresentanti legali dell'impresa consorziata).

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