Cooptazione
15 Aprile 2016
Mediante la cooptazione un'impresa priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione, può in via eccezionale essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto sempreché possegga la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori.
Nella cooptazione il cooptato, non acquisendo lo status di concorrente, non può a sua volta subappaltare o affidare a terzi la propria quota dei lavori.
La cooptazione è un istituto preordinato a consentire che imprese minori siano associate ad imprese maggiori al fine di consentirle di maturare capacità tecniche diverse rispetto a quelle già possedute, facendo comunque salvo l'interesse della stazione appaltante sotto il profilo del rispetto dei requisiti di qualificazione previsti per l'intero valore dell'appalto.
La scelta di associare una cooptata non può prescindere da una chiara, espressa e inequivoca dichiarazione in tal senso del concorrente, in assenza della quale l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea. |