Redazione Scientifica
15 Aprile 2016

È consentito prevedere nella procedura di appalto concorso una fase di...

È consentito prevedere nella procedura di appalto concorso una fase di valutazione preliminare dei progetti presentati dalle imprese partecipanti in cui può essere disposta l'esclusione in caso di accertamento di carenze tecniche progettuali.

L'esclusione da una procedura di un appalto concorso disposta direttamente dalla stazione appaltante in una fase di valutazione preliminare per gravi carenze tecnico-progettuali non si sovrappone alle valutazioni tecniche di spettanza della commissione ogni qual volta l'inadeguatezza del progetto si ponga al di sotto di una soglia minima di idoneità tecnica.

Le carenze progettuali gravi che rendono il progetto inidoneo rappresentano vizi inerenti all'assenza di elementi essenziali dell'offerta che non possono essere sanati o integrati.

La prova della inidoneità tecnica di un'offerta contestata giudizialmente può essere raggiunta anche tramite una CTU.

Ai sensi degli artt. 26 e ss. d.P.R. n. 207 del 2010 ed in ottemperanza ai contenuti del d.m. 14 gennaio 2008 (“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”), è indispensabile la relazione geologica del progetto definitivo, che costituisce documento progettuale idoneo per il rilascio della concessione ad edificare.

La prova concreta della completezza e regolarità del progetto definitivo non può desumersi dal fatto che il progetto esecutivo non necessita di modifiche sostanziali o di costo finale dell'opera, posto che tali evenienze concrete sono ininfluenti a caratterizzare il vizio di mancanza degli elementi essenziali della progettazione da sanzionare con l'esclusione;

La piena rispondenza del progetto definitivo alla normativa in materia di appalti non può desumersi dal positivo superamento della procedura di validazione ex art. 112 c.c.p.

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