D.lgs. n. 115 del 2008 e rinegoziazione del contratto

Redazione Scientifica
18 Aprile 2016

L'art. 6, comma 2, All. II, d.lgs. 115 del 2008 si inserisce in una normativa che...

L'art. 6, comma 2, All. II, d.lgs. 115 del 2008 si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia; la sua ratio ha dunque carattere ambientale.

La finalità ambientale dell'art. 6, comma 2, riguarda anzitutto i contratti in essere all'entrata in vigore del d.lgs. n. 115 del 2008;

la possibilità di rinegoziazione e di allungamento della durata non risponde alla rispondenza dei contenuti del contratto in essere alle previsioni minime del d.lgs. n. 115 del 2008;

l'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 115 del 2008 afferisce alla tipologia ed ai contenuti dei nuovi contratti da stipulare. Esso non impedisce che la rinegoziazione si applichi anche ad un contratto rientrante nella tipologia secondo la normativa pregressa, in vigore al momento della stipula, e con contenuti ad essa rispondenti;

dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 115 del 2008 il contenuto dei contratti di servizio energia deve univocamente riferirsi alle previsioni della normativa ed in particolare dell'Allegato II del d.lgs. n. 115 del 2008 medesimo

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