Collegamento sostanziale tra imprese concorrenti
18 Aprile 2016
La sentenza conferma la legittimità dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante a carico di due ditte concorrenti per violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater), d.lgs. n. 163 del 2006 sul collegamento sostanziale. In effetti, secondo quanto emerge dalla parte motiva, nel caso di specie si trattava di un caso di collegamento piuttosto clamoroso, visti i vari profili di identità fra le due offerte economiche. In particolare erano risultati identici i prezzi offerti, i prodotti degli stessi per le singole quantità, gli arrotondamenti, le correzioni apportare, il riepilogo generale, il ribasso offerto e la calligrafia di compilazione. |