Sulla violazione degli obblighi contributivi

Redazione Scientifica
18 Aprile 2016

La sentenza costituisce una delle prime applicazioni dei principi sanciti...

La sentenza costituisce una delle prime applicazioni dei principi sanciti dall'Adunanza Plenaria n. 6 del 29 febbraio 2016 in tema di violazione degli obblighi contributivi. E' stata infatti confermata la legittimità dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante a carico di un'impresa (aggiudicataria provvisoria) il cui DURC, in sede di verifica dei requisiti, era risultato essere irregolare sia alla data di presentazione dell'offerta che a quella dell'aggiudicazione provvisoria. È stato esclusa, inoltre, la possibilità di regolarizzare l'esposizione nei confronti dell'INPS, motivando al riguardo che l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, può operare solo con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

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