Verifica di anomalia dell’offerta: una ipotesi di scuola di manifesta illogicità dell’azione amministrativa

Marco Calaresu
18 Aprile 2017

Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale il sindacato del giudice amministrativo sull'operato della stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia delle offerte è limitato ad una valutazione dell'attività istruttoria sotto il profilo della logicità e congruità della stessa. Al giudice amministrativo è pertanto preclusa la possibilità di operare autonomamente alcuna verifica della congruità dell'offerta presentata e delle singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A., connotata dall'esercizio di discrezionalità tecnica. Costituisce un'ipotesi di scuola di manifesta illogicità dell'operato dell'amministrazione la situazione in cui a fronte di puntuali, dettagliati e stringenti rilievi mossi dalla stazione appaltante, in fase istruttoria, sull'offerta, la stessa conclude, con un evidente e manifesto salto logico, per la congruità dell'offerta stessa in assenza di una giustificazione idonea a superare i rilievi riscontrati.

Il TAR precisa preliminarmente che la fattispecie sottoposta al suo esame si caratterizza per la presenza di elementi di specificità. Le contestazioni della ricorrente, infatti, trovano un solido punto di appoggio sulla circostanza che la stazione appaltante non ha addotto alcuna valida motivazione sulla scelta (non “caldeggiata” dal legislatore) di ricorrere al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione di un servizio, quale quello in esame riconducibile alla categoria dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, che per sua stessa natura dovrebbe essere aggiudicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La conseguenza di tale scelta si è riflessa sull'intera procedura di gara che si è conclusa con l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha proposto un ribasso pari all'83% sull'importo a base di gara.

In tale contesto si inquadra la contestazione della ricorrente sugli esiti della verifica di anomalia condotta sull'offerta della ditta aggiudicataria. Sul punto il TAR rileva che è insegnamento giurisdizionale pacifico che, con riferimento al procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante solo sotto lo stretto profilo della logicità e della congruità dell'istruttoria, senza poter operare autonomamente alcuna verifica della congruità dell'offerta presentata e delle singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della p.a., connotata dall'esercizio di discrezionalità tecnica (tra le altre, TAR Sardegna, Sez. I, 14 maggio 2015, n. 767).

Nella vicenda in esame emerge l'assoluta illogicità delle valutazioni effettuate dall'amministrazione la quale, nonostante abbia rilevato, in più occasioni, le carenze dell'offerta, non ha tuttavia espresso le ragioni che renderebbero giustificabile il ribasso (palesemente sproporzionato) offerto dalla ditta aggiudicataria. Ad avviso del TAR si è al cospetto di una «ipotesi di scuola di manifesta illogicità dell'operato dell'amministrazione». Si ribadisce che l'orientamento giurisprudenziale prevalente si è fatto portatore di un modello di sindacato effettivo, ma non sostitutivo relativamente agli apprezzamenti tecnici amministrativi, accompagnato da un pieno e diretto accesso ai presupposti di fatto. Dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice non può sostituirsi all'amministrazione ma può ripercorrere il ragionamento seguito al fine di verificare in modo puntuale la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico. Quel che il Giudice non può fare è sostituire al sistema valutativo dell'amministrazione un sistema valutativo differente da lui stesso individuato. Può, il Giudice, accertare la presenza di vizi per lo più riconducibili al genus dell'eccesso di potere quali il travisamento di fatti, la falsità del presupposto, l'erronea valutazione dei fatti, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria. Quello che il Giudice non può fare, dunque, è superare i limiti del giudizio di legittimità, sconfinando nel merito.

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