Accesso agli atti di cooperativa partecipata: legittimazione del socio pubblico e nozione elastica di P.A.

Carmine Nuzzo
18 Maggio 2016

Il TAR Veneto affronta il delicato tema del diritto di accesso agli atti dei soggetti pubblici che partecipano soggetti aventi veste giuridica privata. Il Comune che intende esercitare un controllo sugli atti degli appalti eventualmente aggiudicati da una cooperativa da esso partecipata può legittimamente presentare istanza di accesso alla medesima. Operano le normali regole in tema di accesso e la cooperativa è tenuta ad assicurare l'accesso in quanto soggetto equiparato ad una pubblica amministrazione.

Un Comune, nella qualità di socio di una cooperativa sociale insieme ad altri soggetti pubblici e privati, le richiede l'accesso agli atti relativi agli appalti di cui la medesima è stata aggiudicataria senza gara e, a fronte dell'inerzia della cooperativa, si rivolge al TAR.

La pronuncia, accogliendo l'actio ad exhibendum del Comune, analizza e accerta tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'accesso. Il Comune, in quanto socio della cooperativa, è legittimato a chiedere l'accesso agli atti, restando indifferente, ai fini dell'accesso, d natura pubblica o privata dell'istante. Sussiste, altresì, l'interesse concreto, diretto, attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui si è chiesta l'ostensione. Questo di sostanzia nella necessità di esercitare i poteri di vigilanza e controllo statutariamente attribuiti per la valutazione della corrispondenza dell'attività della cooperativa agli scopi sociali.

Le statuizioni di maggiore interesse, però, concernono la natura della cooperativa in parola ai fini dell'applicazione delle norme sull'accesso agli atti. Il TAR considera la cooperativa «senz'altro una pubblica amministrazione tenuta al relativo obbligo di ostensione». A sostegno, si osserva che, al di là della veste giuridica (la cui neutralità è pacifica in giurisprudenza), la cooperativa: (i) svolge «attività di rilevanza pubblica sul territorio comunale», essendo affidataria di servizi pubblici da parte delle amministrazioni socie; (ii) ha uno scopo sociale non egoistico e non lucrativo; (iii) utilizza risorse pubbliche.

Di conseguenza, decorsi inutilmente trenta giorni dall'istanza, l'inerzia della cooperativa vale come silenzio-diniego ed è un silenzio illegittimo.

Infine, merita precisare che la pronuncia, di condanna all'esibizione, non si sofferma su alcuni profili della tesi di parte ricorrente, incentrata sulla affermazione della natura di società in house della cooperativa.

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