Le possibili deroghe al principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara
18 Maggio 2016
Nell'espletamento delle operazioni di gara, la commissione deve seguire il principio, di elaborazione giurisprudenziale, di continuità e concentrazione, secondo cui la commissione deve effettuare la valutazione delle offerte in un'unica seduta o in poche sedute ravvicinate. La questione sub iudice era quella della compatibilità, con il predetto principio informatore, di una procedura che, a fronte di dodici offerte, si era svolta in diciassette sedute (pubbliche e riservate) nell'arco di circa un anno. Per il TAR, il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara «è solo tendenziale, suscettibile di deroga». Una procedura articolata in plurime sedute protratta per un arco temporale quale quello di causa non è certamente compatibile con la concentrazione/continuità. Tuttavia, ferma restando l'astratta violazione del principio in parola, in concreto la regola generale ammette eccezioni allorché si verifichino situazioni particolari che impediscano l'espletamento delle operazioni di gara in una o poche sedute, «quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara e l'indisponibilità dei membri della commissione». Di conseguenza, secondo il TAR, in concreto non viola il principio di continuità/concentrazione lo svolgimento di diciassette sedute nell'arco di un anno per la valutazione di effettive dieci offerte. |