Difetto di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione in r.t. di progettisti: sanabilità

18 Maggio 2017

Il difetto di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione in r.t. di progettisti è sanabile tramite esercizio del soccorso istruttorio.

Anche nella piena vigenza dell'art. 37, comma 13, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, era da ritenersi esclusa l'operatività del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di progettisti, indicato ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, e quote di esecuzione della prestazione oggetto del contratto, per cui la variazione delle quote di esecuzione interne al predetto raggruppamento non ha rilievo sostanziale né ha valore escludente dalla gara, ed eventuali inesattezze nell'indicazione della tipologia di attività di progettazione da svolgere non comportano l'esclusione del concorrente dalla gara, ma possono al più indurre l'amministrazione ad esercitare il potere di soccorso istruttorio di cui all'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

Nella medesima prospettiva, anche laddove la legge di gara preveda una puntuale misura espulsiva per le predette ipotesi, la stessa sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dal citato art. 46, comma1-bis (Cons St., Sez. V, 27 gennaio 2016 n. 374); più in particolare, una modesta rettifica delle quote di esecuzione rispetto a quelle dichiarate di partecipazione al raggruppamento non può incidere solo sull'affidabilità del raggruppamento, ma ancor più non può modificare il regime della responsabilità del raggruppamento soprattutto nei casi di sostanziale associazione temporanea di tipo orizzontale, trattandosi nel caso di specie di una differente quota di esecuzione dello stesso servizio nel quale la mandataria aveva già dichiarato una quota di esecuzione superiore a quella della mandante e senza che la correzione effettuata in corso d'opera abbia comportato un mancato rispetto della classifica di appartenenza, tra l'altro all'interno della categoria comune ad ambedue le imprese associate, mandataria e mandante (Cons. St., Sez. V, 6 marzo 2017, n. 1041; Id., IV, 12 marzo 2015, n.1293).

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