Inapplicabilità dei principi espressi dalle Ad. plen. nn. 3 e 9 del 2015 alle procedure di affidamento di lavori pubblici sotto soglia

Redazione Scientifica
15 Luglio 2016

I principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 3 del 2015 e n. 9 del 2015 non trovano applicazione in una procedura negoziata senza gara relativa a un appalto sotto soglia...

I principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 3 del 2015 e n. 9 del 2015 non trovano applicazione in una procedura negoziata senza gara relativa a un appalto sotto soglia, indetta ai sensi dell'art. 122, commi 7 e 9, d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro, per il quale devono essere rispettati soltanto i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e non può essere, pertanto, invocato l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, dal quale le citate Adunanze plenarie fanno discendere l'obbligo di dichiarazione specifica degli oneri di sicurezza aziendale, a pena di esclusione dalla procedura.

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea circa la compatibilità con i principi euro-unitari dell'orientamento dell'Adunanza plenaria, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l'esclusione della ditta offerente, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella lex specialis, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.

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