Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 7, comma 1, d.l. n. 133 del 2014, per violazione degli artt. 75 e 117, comma 2, Cost., in tema di servizio idrico integrato

Redazione Scientifica
18 Luglio 2016

Il servizio idrico integrato è da qualificarsi «come servizio pubblico locale di rilevanza economica» e la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella materia di esclusiva competenza statale...

Il servizio idrico integrato è da qualificarsi «come servizio pubblico locale di rilevanza economica» e la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ̶ inclusa la forma di gestione del servizio integrato e le procedure di affidamento dello stesso ̶ rientra nella materia di esclusiva competenza statale della tutela della concorrenza, trattandosi di regole dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato disciplinando le modalità del suo conferimento ed i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima, con la conseguenza che è infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 133 del 2014 (convertito in l. n. 164 del 2014) per violazione dell'art. 117, comma 2, Cost. Parimenti è infondata la la tesi secondo cui la normativa in questione avrebbe determinato la creazione di un vincolo indissolubile con il c.d. Gestore unico privato, in contrasto con la volontà popolare esplicatasi con il referendum 2011, con conseguente violazione dell'art. 75 Cost., posto che il Gestore del servizio idrico, costituito ai sensi della legge della Regione Lazio n. 6, del 22 gennaio 1996, è solo formalmente un ente “privato”, operando quale soggetto in house e, quindi, come articolazione degli Enti locali (Comuni e Provincia) di riferimento (dai quali è interamente partecipato).

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