Ricorso principale-ricorso incidentale: i principi della Plenaria n. 9 del 2014 valgono anche per il ricorrente incidentale
18 Luglio 2016
A fronte di due ricorsi reciprocamente escludenti, quello principale che contesti l'illegittimità dell'ammissione dell'aggiudicatario nella fase di prequalifica e quello incidentale che denunzi la mancata esclusione del concorrente non aggiudicatario nella fase di presentazione delle offerte, va esaminato per primo il ricorso principale. I principi elaborati dalla Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, ad avviso del TAR, valgono anche per il ricorrente incidentale. Pertanto, in primo luogo, il giudice deve vagliare anche la legittimazione a ricorrere contro gli atti favorevoli al ricorrente principale, la quale sussiste solo in capo a colui che abbia legittimamente partecipato alla gara. In secondo luogo, il criterio rito-merito individuato già dal Consiglio di Stato nel 2011 e confermato nel 2014 va coniugato con quello dell'ordine cronologico procedimentale. Il giudice, nel dirimere la questione relativa all'esame dei ricorsi, deve ripercorrere l'iter della procedura di gara muovendo dallo scrutinio delle censure che colpiscono gli atti iniziali del procedimento (ammissione alla gara) e via via passando, ove le prime siano ritenute infondate, all'apprezzamento di quelle che riguardano gli atti successivi (apertura dei plichi contenenti le offerte e conservazione dei medesimi, valutazione delle offerte, verifica dell'eventuale anomalia, aggiudicazione). Tale ordine di esame si giustifica in ragione dell'effetto necessariamente viziante che l'accertata illegittimità dell'atto endoprocedimentale a monte produce sugli ulteriori atti della scansione procedimentale, ivi compreso quello conclusivo della stessa. |